Modalità di dimissione e di recesso contrattuale
La dimissione dell’ospite dalla Casa Protetta può avvenire, in qualsiasi momento, per rinuncia volontaria
dell’ospite e/o dei familiari.
L’ospite ha la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione
scritta alla cooperativa e fornendo un periodo di preavviso di almeno quindici giorni, salvo che per i casi
di decesso. L’ospite, in caso di non rispetto della suddetta clausola contrattuale, sarà tenuto a
corrispondere la quota corrispondente alla retta giornaliera, moltiplicata per i giorni di mancato
preavviso.
La cooperativa Irislandia può esercitare la facoltà di recesso dal contratto, con conseguente dimissione
dell’ospite, per i seguenti motivi:
- particolare gravità delle condizioni psico-fisiche dell’ospite, per cui non risulti più idonea ed efficace
la permanenza in una struttura quale la Casa Protetta;
- condotta gravemente incompatibile con la vita comunitaria;
- morosità nei pagamenti (si considera moroso l’ospite che non ha provveduto al pagamento della
retta per un periodo di tolleranza di due mesi.
Le dimissioni non volontarie vengono disposte con documento redatto del Responsabile della Struttura ;
devono essere comunicate per iscritto, con riserva – in caso di morosità – di promuovere azione legale
per il recupero delle spese dovute.
L’avvio del procedimento di dimissione viene comunicato all’interessato per consentirne il
contraddittorio, con un preavviso di almeno quindici giorni.
Tale preavviso non sarà dovuto per i casi di particolare gravità (attentato alla salute delle persone, furti,
uso di armi proprie ed improprie, uso di strumenti atti ad offendere, ecc.).
Per i suddetti motivi l’allontanamento dell’ospite avverrà con effetto immediato.